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LEGGE 29 dicembre 1955, n. 1342

Provvedimenti in favore dei danneggiati dal terremoto del 4 luglio 1952 in provincia di Forlì.

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Testo in vigore dal:  12-1-1956
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere sussidi, in ragione del 60 per cento, nelle spese occorrenti per la riparazione o ricostruzione di fabbricati rurali di proprietà privata, danneggiati dal terremoto verificatosi il 4 luglio 1952 in provincia di Forlì.
I sussidi possono essere concessi limitatamente al territorio dei Comuni che saranno determinati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro, e limitatamente alle opere indispensabili ai fini dell'abitabilità.
Per la concessione di tali sussidi, da operarsi con le modalità stabilite dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive norme integrative e modificative, è destinata, per tre consecutivi esercizi finanziari, a decorrere da quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, una aliquota pari a lire 150 milioni dello stanziamento iscritto nel bilancio dell'agricoltura e delle foreste per le opere relative a sussidi in conto capitale per opere di miglioramento fondiario.