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LEGGE 23 dicembre 1955, n. 1309

Provvidenze eccezionali per gli agricoltori e pastori della Sardegna, vittime della siccità.

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Testo in vigore dal:  31-12-1955
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Alle aziende agricole ed armentizie della Sardegna, danneggiate dalla siccità dell'annata agraria 1954-55, possono essere concessi:
1) prestiti di esercizio ad un tasso non superiore al 2,50 per cento, per una durata fino a due anni;
2) contributi fino alla concorrenza del 50 per cento della somma occorrente per il ripristino della efficienza produttiva, ivi comprese le concimazioni di fondo per i terreni olivetati e la ricostituzione del patrimonio zootecnico; nonché prestiti e mutui ad un tasso non superiore al 2,50 per cento, e per una durata fino a cinque anni, per le somme non coperte dal contributo.