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LEGGE 21 dicembre 1955, n. 1320

Provvedimenti integrativi della legge 27 giugno 1922, numero 889, relativa ai danni prodotti dal rigurgito delle acque sotterranee nell'abitato di Corato.

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Testo in vigore dal:  19-1-1956
La Camera, dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per le finalità contemplate dall'art. 1 della legge 27 giugno 1922, n. 889, recante provvedimenti per danni prodotti dal rigurgito delle acque nell'abitato di Corato, nonché per la rimessa in efficienza delle opere eseguite in virtù di detta legge e per la ricostruzione di tronchi di rete idrica resi necessari dal fenomeno predetto, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 450 milioni.