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LEGGE 14 dicembre 1955, n. 1296

Autorizzazione agli Enti autonomi lirici a contrarre mutui con l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane.

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Testo in vigore dal:  11-1-1956
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Gli Enti autonomi lirici previsti dal decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, sono autorizzati a contrarre mutui con l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, per la copertura degli oneri dei propri bilanci fino al 30 giugno 1955.