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LEGGE 14 dicembre 1955, n. 1294

Provvidenze a favore dell'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (E.N.A.L.).

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Testo in vigore dal:  11-1-1956
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Ministero del tesoro è autorizzato a corrispondere all'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (E.N.A.L.) la somma di quattrocento milioni di lire, a titolo di totale e definitiva liquidazione degli indennizzi e contributi spettanti all'Ente medesimo, a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 968, per danni derivanti da eventi bellici.