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LEGGE 14 dicembre 1955, n. 1290

Modifica all'art. 1 della legge 15 maggio 1954, n. 237, concernente l'autorizzazione della spesa relativa ai servizi di diramazione di comunicati e notizie da parte dell'Agenzia Nazionale Stampa Associata (A.N.S.A.) e per la concessione di un contributo straordinario alla stessa Agenzia.

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Testo in vigore dal:  8-1-1956
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'art. 1 della legge 15 maggio 1954, n. 237, è così modificato:

La spesa per l'espletamento del servizio di diramazione di notizie e di comunicati degli organi centrali e periferici del Governo, di trasmissione diretta agli organi stessi di informazioni nazionali ed estere (servizio interno) e quella relativa al servizio di trasmissione di notizie dall'estero e per l'estero sono stabilite per l'esercizio finanziario 1951-52 nelle rispettive somme di lire 80.000.000 e di lire 10.000.000; e per gli esercizi successivi nei limiti degli stanziamenti appositamente fissati in bilancio".