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LEGGE 9 novembre 1955, n. 1119

Proroga al 31 dicembre 1958 del termine previsto dall'art. 2 del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 178, concernente modificazioni di carattere transitorio alle piante organiche del gruppo A degli uffici delle Ferrovie dello Stato.

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Testo in vigore dal:  21-12-1955
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Il termine per il totale riassorbimento delle unità di cui all'art. 1 del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 178, previsto al 31 dicembre 1955 dall'art. 2 dello stesso decreto, è prorogato al 31 dicembre 1958.
Il riassorbimento stesso dovrà essere effettuato in modo che la eccedenza rispetto alla pianta di cui all'allegato 1 del regio decreto 12 ottobre 1942, n. 1210, venga eliminata in ragione di ventiquattro posti entro il 31 dicembre 1954, di ventiquattro posti entro il 31 dicembre 1955 e di trentadue posti ogni anno entro il 31 dicembre degli anni 1956, 1957 e 1958.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 novembre 1955

GRONCHI SEGNI - GAVA - ANGELINI

Visto, il Guardasigilli: MORO