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LEGGE 9 novembre 1955, n. 1065

Modifica dell'art. 411 del Codice civile.

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Testo in vigore dal:  4-12-1955
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Dopo il secondo periodo del secondo comma dell'articolo 411 del Codice civile, è aggiunto il seguente:
"L'affiliazione non può tuttavia essere dichiarata estinta senza il consenso dell'affiliante nel caso di riconoscimento di un minore che sia stato affiliato a seguito di affidamento da parte di un Istituto di pubblica assistenza, salvo che ricorrano gravi e fondati motivi".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 novembre 1955

GRONCHI SEGNI - MORO

Visto, il Guardasigilli: MORO