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LEGGE 30 ottobre 1955, n. 1067

Proroga della legge 13 giugno 1952, n. 691, che eleva i limiti degli ordini di accreditamento per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza e per le altre spese riguardanti la pubblica assistenza.

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Testo in vigore dal:  6-12-1955
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le disposizioni di cui all'articolo unico della legge 24 novembre 1948, n. 1437, si applicano anche per tutta la durata degli esercizi finanziari 1953-54, 1954-55, 1955-56 e 1956-57 per le spese concernenti l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza e per l'erogazione delle altre spese da effettuarsi a carico del capitolo 540 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1953-54 e successivi.
Per le spese concernenti l'assegnazione straordinaria per l'integrazione dei bilanci E.C.A., il limite d'importo delle aperture di credito è elevato, limitatamente agli esercizi finanziari 1954-55, 1955-56 e 1956-57, come segue:
1) per le aperture di credito a favore dei
prefetti di Bari, Firenze, Genova, Milano, Na
poli, Roma, Torino e Venezia a................ L. 200.000.000 2) per le aperture di credito a favore di
altri funzionari delegati a................... " 100.000.000