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LEGGE 30 ottobre 1955, n. 1060

Modifiche alle norme sul reclutamento dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri.

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Testo in vigore dal:  4-12-1955
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

L'ultimo comma dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 588, quale sostituito dall'art. 2 della legge 4 novembre 1950, n. 1043, è modificato come segue:
"Gli allievi promossi, se ammessi ai corsi ai sensi dell'art. 1, lettere a) e c), saranno assegnati alle stazioni per compiervi almeno due anni di servizio; se ammessi ai corsi ai sensi dell'art. 1, lettera b), saranno assegnati ai vari reparti od enti".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 ottobre 1955

GRONCHI SEGNI - TAVIANI - TAMBRONI - GAVA

Visto, il Guardasigilli: MORO