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LEGGE 18 ottobre 1955, n. 995

Proroga del pagamento degli assegni rinnovabili di guerra.

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Testo in vigore dal:  23-11-1955
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Le disposizioni di cui alla legge 16 ottobre 1954, n. 1043, relative alla proroga, del pagamento degli assegni rinnovabili di guerra, si applicano anche per il periodo dal 1 luglio 1955 al 30 giugno 1956.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 ottobre 1955

GRONCHI SEGNI - GAVA

Visto, il Guardasigilli: MORO