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LEGGE 4 agosto 1955, n. 705

Aumento del contributo dello Stato per il funzionamento dell'Ente nazionale per le industrie turistiche (E.N.I.T.).

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Testo in vigore dal:  3-9-1955
La Camera, dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il contributo annuo dello Stato nelle spese di funzionamento dell'Ente nazionale per le industrie turistiche, previsto dalla legge 13 ottobre 1950, n. 844, è elevato da lire 855 milioni a lire 1.055.000.000, a decorrere dall'esercizio finanziario 1954-55.