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LEGGE 4 agosto 1955, n. 702

Aumento dello stanziamento annuo per contributi da erogare a favore di iniziative di interesse turistico.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  3-9-1955
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


A decorrere dall'esercizio finanziario 1954-1955, è autorizzata la spesa di lire 300.000.000 da erogare a cura del Commissariato del turismo, per la concessione di contributi, a favore di Enti pubblici o di diritto pubblico, per iniziative e manifestazioni che interessino il movimento turistico.