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LEGGE 4 agosto 1955, n. 687

Concessione a favore dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese di un contributo integrativo per la gestione degli acquedotti della Lucania per l'esercizio 1954-55.

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Testo in vigore dal:  2-9-1955
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È concesso all'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese un contributo straordinario, da parte dello Stato di lire 100.000.000 nelle spese che l'Ente medesimo dovrà sostenere durante il periodo dal 1 luglio 1954 al 30 giugno 1955 per l'esercizio e la manutenzione ordinaria degli acquedotti dell'Agri, del Basento e del Caramola in Basilicata.