stai visualizzando l'atto

LEGGE 30 luglio 1955, n. 645

Norme per il rinvio delle elezioni comunali e provinciali del 1955.

nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  26-8-1955
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

La rinnovazione dei Consigli comunali e provinciali già scaduti o che scadono per compiuto quadriennio nel 1955 è rinviata al
1956. Ai sensi dell'art. 8 dil testo unico 5 aprile 1951, n. 203, i predetti consiglieri esercitano le loro funzioni fino all'indizione dei comizi elettorali per la loro rinnovazione. I sindaci e le Giunte municipali, i presidenti e le Giunte provinciali restano in carica fino alla nomina dei successori.
Rimangono, altresì, in carica fino all'insediamento dei nuovi Consigli le Amministrazioni straordinarie che scadono entro l'anno 1955.
Rimangono anche in carica fino alla nomina dei nuovi Consigli tutte le Commissioni amministratrici di aziende municipalizzate e di altri enti che siano state, per legge o per statuto, nominate dai Consigli predetti e che sono già scadute o vengono a scadere entro il 1955.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque etti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 luglio 1955

GRONCHI SEGNI - TAMBRONI

Visto, il Guardasigilli: MORO