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LEGGE 1 luglio 1955, n. 565

Estensione di benefici di natura combattentistica a favore del personale dipendente da tutti gli Istituti ed Enti di diritto pubblico.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  6-8-1955
La Camera dei deputati ed il senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le vigenti disposizioni legislative e regolamentari, che accordano benefici a favore del personale delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici locali e parastatali in possesso di benemerenze di guerra, sono estese ai dipendenti degli Enti pubblici comunque denominati.
Tali Enti apporteranno ai loro regolamenti le integrazioni necessarie per l'estensione dei benefici anzidetti al proprio personale ex combattente, tenuto conto dei rispettivi ordinamenti e delle caratteristiche dei singoli rapporti d'impiego o di lavoro.
Le norme integrative di cui ai precedenti commi saranno approvate con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro per il tesoro.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1 luglio 1955

GRONCHI SCELBA - TREMELLONI - GAVA - ERMINI

Visto, il Guardasigilli: MORO