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LEGGE 20 giugno 1955, n. 519

Modificazioni all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/1997)
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Testo in vigore dal:  28-2-1997
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


La nomina a sostituto avvocato è conferita a seguito di concorso per esame teorico e pratico, al quale possono essere ammessi:
a) gli appartenenti al ruolo dei procuratori dello Stato con almeno due anni di servizio;
b) i magistrati dell'Ordine giudiziario con qualifica non inferiore ad aggiunto giudiziario;
c) i magistrati della Giustizia militare i quali, avendo compiuto tre anni di servizio, compreso il periodo di tirocinio abbiano conseguito la nomina a sostituto procuratore militare di seconda classe;
d) i magistrati della Corte dei conti che abbiano conseguito da almeno un anno la qualifica di vice referendario e che, precedentemente all'assunzione in servizio, siano stati iscritti all'albo degli avvocati o dei procuratori legali;
e) gli avvocati regolarmente iscritti nell'albo alla data del bando di concorso, con anzianità di iscrizione
((non inferiore a sei anni))
e che non abbiano oltrepassato l'età di anni trentacinque.
Non è richiesto il minimo di anzianità di servizio per gli appartenenti alle categorie di cui alle lettere a), b), c) e d), i quali precedentemente all'assunzione in servizio nei rispettivi ruoli fossero già in possesso dei requisiti di cui alla lettera e).