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LEGGE 19 giugno 1955, n. 518

Determinazione del limite fra l'alta e la bassa tensione negli impianti elettrici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  16-7-1955

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



Un impianto elettrico funzionante a corrente alternata è ritenuto a bassa tensione quando la tensione del sistem è uguale o minore a 400 volt efficaci; in caso contrario è ritenuto ad alta tensione.
Il presente articolo sostituisce e annulla l'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 25 novembre 1940, n. 1969.