stai visualizzando l'atto

LEGGE 12 giugno 1955, n. 512

Modificazioni alle disposizioni riguardanti il "Fondo previdenza sottufficiali ed appuntati" della Guardia di finanza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/01/2013)
nascondi
Testo in vigore dal:  15-7-1955

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA;

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



Il "Fondo previdenza sottufficiali ed appuntati", istituito presso il Comando generale della Guardia di finanza in forza dell'art. 23 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 568, assume la denominazione di "Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanzieri della Guardia di finanza".
Tutte le disposizioni in vigore per il "Fondo previdenza sottufficiali ed appuntati" sono estese al "Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanzieri della Guardia di finanza" con le modifiche di cui agli articoli seguenti.