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LEGGE 12 giugno 1955, n. 506

Elevazione del limite delle spese facoltative per bilanci provinciali e comunali.

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Testo in vigore dal:  13-7-1955
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Il quarto e quinto comma dell'art. 314 dei testo unico della legge comunale e provinciale, approvato dal regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, sono così modificati:
"Le spese facoltative consentite dal presente articolo devono essere contenute nei limiti indispensabili e non possono superare, in alcun modo, per i Comuni e le Province, che eccedano i limiti normali, il 20 per cento delle entrate effettive ordinarie.
"Tale percentuale è ridotta al 10 per cento per i Comuni e per le Province che eccedono il secondo limite".
Il sesto comma del predetto articolo, aggiunto dalla legge 28 aprile 1951, n. 346, è così modificato:
"Le dette percentuali del 20 e del 10 per cento possono essere elevate fino al 25 e al 15 per cento, sempre the tale aumento riguardi esclusivamente spese per la assistenza - alimentare, sanitaria e scolastica - all'infanzia bisognosa e tale assistenza sia fatta direttamente dal Comune o riguardi i contributi destinati ad asili d'infanzia riconosciuti dall'autorità scolastica, all'Opera nazionale maternità e infanzia e al Patronato scolastico per iniziative locali, o a locali ospedali per bambini gestiti da Opere pie o altri Enti pubblici.
"In ogni caso almeno il 30 per cento della maggiorazione dovrà essere destinato come contributo al Patronato scolastico del Comune".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 giugno 1955

GRONCHI SCELBA - TREMELLONI - GAVA

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO