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LEGGE 10 maggio 1955, n. 443

Fissazione di un nuovo termine in luogo di quello previsto dall'art. 6 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 840, concernente il finanziamento di lavori dipendenti dal terremoto del 1908 per la riparazione, ricostruzione e completamento di edifici di culto, di beneficenza, di assistenza e di educazione.

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Testo in vigore dal:  16-6-1955
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

È fissato il nuovo termine del 31 dicembre 1955 per la approvazione, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 840, delle eventuali variazioni alla tabella (allegato D della Convenzione 18 marzo 1948, approvata col decreto predetto) indicativa degli edifici di culto distrutti o danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 e degli istituti di beneficenza, di educazione e di istruzione e di interesse sociale da ricostruire o completare a cura dell'Achidiocesi e Archimandritato di Messina.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 maggio 1955

EINAUDI SCELBA - ROMITA - DE PIETRO - TREMELLONI - GAVA

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO