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LEGGE 3 maggio 1955, n. 408

Disciplina del versamento paritetico dei contributi obbligatori all'Ente nazionale assistenza gente di mare da parte degli armatori e dei marittimi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/04/1976)
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Testo in vigore dal:  9-5-1976
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È dovuto all'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare, per l'attuazione dei suoi scopi istituzionali, un contributo corrispondente alla misura indicata nell'articolo seguente, da parte del personale arruolato sulle navi di stazza lorda pari o superiore alle 1000 tonnellate, ovvero su navi di qualunque stazza quando queste siano di proprietà o in gestione delle società esercenti servizi sovvenzionati o di preminente interesse nazionale ma di carattere locale.
((L'armatore, datore di lavoro del personale sopra specificato, è obbligato a versare all'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare un contributo pari allo 0,50 per cento della retribuzione valevole per il calcolo dei contributi per l'assicurazione contro le malattie della gente di mare))
.
Il contributo dovuto dal marittimo è trattenuto mensilmente dall'armatore al quale è fatto obbligo di versarlo unitamente a quanto di sua spettanza.