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LEGGE 3 maggio 1955, n. 389

Divieto di aumentare l'imposta sul bestiame e modifica del n. 1 dell'art. 30 del testo unico sulla finanza locale.

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Testo in vigore dal:  2-6-1955
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


A decorrere dal 1 gennaio 1956, l'aliquota massima dell'imposta sul bestiame, stabilita dall'art. 126 del testo unico sulla finanza locale non potrà essere aumentata.
La facoltà prevista dal quinto comma dell'art. 332 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, non trova quindi applicazione nei confronti di detta imposta.