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LEGGE 11 aprile 1955, n. 380

Riforma del trattamento di quiescenza a favore degli iscritti alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari, modifiche all'ordinamento della Cassa stessa e miglioramenti ai pensionati.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/12/1975)
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Testo in vigore dal:  31-5-1955
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


La Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, istituita con legge 12 dicembre 1907, n. 754, assume la denominazione di Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari.
Il trattamento di quiescenza stabilito dall'ordinamento della Cassa, di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, e successive disposizioni, è modificato secondo le norme della presente legge.