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LEGGE 9 aprile 1955, n. 267

Proroga del termine per la concessione delle agevolazioni creditizie in favore della formazione della piccola proprietà contadina.

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Testo in vigore dal:  22-4-1955
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


La proroga al 20 marzo 1957, stabilita dall'art. 6 della legge 6 agosto 1954, n. 604, si applica con effetto dal 20 marzo 1955 anche per la concessione delle agevolazioni creditizie previste dagli articoli 2 e 10 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive disposizioni integrative e modificative.