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LEGGE 31 marzo 1955, n. 264

Autorizzazione al Governo a pagare le quote di associazione al Gruppo internazionale di studio dello stagno.

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Testo in vigore dal:  6-5-1955
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Governo è autorizzato a corrispondere, con decorrenza dall'esercizio 1952-53, al Gruppo internazionale di studi dello stagno (International tin study group), costituito nella Conferenza dello stagno tenuta a Bruxelles dal 15 al 18 aprile 1947, la quota fissa di associazione di 500 lire sterline annue, nonché la quota suppletiva annua proporzionale al consumo o alla produzione dello stagno.