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LEGGE 31 marzo 1955, n. 176

Agevolazioni fiscali all'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio con sede in Roma (E.N.AS.A.R.CO.).

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Testo in vigore dal:  21-4-1955
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Per un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, gli atti e i contratti dell'Ente nazionale di assistenza agenti e rappresentanti di commercio (E. N. AS. A. R. CO.), soggetti a registrazione, saranno gravati della sola tassa fissa di registro ed ipotecaria.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e del decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 marzo 1955

EINAUDI SARAGAT - TREMELLONI - GAVA - VIGORELLI

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO