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LEGGE 10 marzo 1955, n. 100

Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti ad elevare da quattro a cinque miliardi il mutuo concesso all'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli Enti locali, in esecuzione della legge 16 giugno 1951, n. 530.

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Testo in vigore dal:  13-4-1955
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad elevare di un miliardo l'importo del mutuo concesso all'Istituto nazionale assistenza dipendenti Enti locali in esecuzione della legge 16 giugno 1951, n. 530, portandone il complessivo ammontare a cinque miliardi.
Al mutuo suppletivo di cui al comma precedente sono estese la garanzia statale e le agevolazioni fiscali stabilite dall'art. 1 della suddetta legge 16 giugno 1951, n. 530.

La presente legge, munita, del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 marzo 1955

EINAUDI

SCELBA - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO