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LEGGE 27 febbraio 1955, n. 84

Modificazioni alle norme di avanzamento e reclutamento degli ufficiali e provvedimenti per sottufficiali e militari della Guardia di finanza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  7-4-1955
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


I capitani, i maggiori ed i tenenti colonnelli della Guardia di finanza non prescelti per l'avanzamento sono mantenuti in servizio permanente effettivo per quattro anni, ma non oltre il raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio permanente, e sono successivamente collocati in ausiliaria od a riposo, con o senza iscrizione nella riserva, a seconda della loro idoneità.
Gli ufficiali di cui al precedente comma non sono ripresi in esame per la formazione dei quadri di avanzamento successivi a quello cui si riferiscono le dichiarazioni di non prescelto.