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LEGGE 27 febbraio 1955, n. 67

Elevazione dei limiti di spesa previsti dall'art. 20 del regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 245.

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Testo in vigore dal:  30-3-1955
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


La spesa di complessive lire 30 milioni autorizzata dall'art. 20 del regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 245, per la sistemazione delle strutture previste dall'art. 6 del medesimo regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330, sulle navi mercantili di cui al secondo comma dell'art. 25 del decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, è elevata a lire 230 milioni.