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LEGGE 27 febbraio 1955, n. 65

Aumento del contributo per il funzionamento dei Centri didattici.

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Testo in vigore dal:  30-3-1955
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il contributo per il funzionamento dei Centri didattici istituiti con la legge 30 novembre 1942, n. 1545, è elevato, a decorrere dall'esercizio 1954-55, a lire trentaquattro milioni.