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LEGGE 27 febbraio 1955, n. 61

Termini e modalità di pagamento dell'indennità di residenza alle farmacie rurali, di cui alla legge 22 novembre 1954, n. 1107.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  29-3-1955
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

La indennità di residenza alle farmacie rurali, di cui alla legge 22 novembre 1954, n. 1107, è pagata entro il 31 agosto di ogni anno.
È applicabile il disposto degli articoli 79 e 80 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 febbraio 1955

EINAUDI SCELBA

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO