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LEGGE 26 febbraio 1955, n. 63

Conferimento dei posti non ricoperti nei concorsi a cattedre degli Istituti di istruzione media ai candidati che abbiano riportato una votazione complessiva inferiore a 70 centesimi con non meno di 7 decimi nelle prove di esame, e riapertura di termini per presentazione di titoli per i concorsi indetti con decreto Ministeriale 22 maggio 1953.

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Testo in vigore dal:  30-3-1955
La Camera dei deputati ed il senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Nella formazione delle graduatorie dei vincitori nei concorsi a cattedre di insegnamento negli Istituti di istruzione media, banditi con i decreti Ministeriali 27 aprile 1951, i posti non ricoperti per mancanza di candidati che abbiano conseguito la votazione complessiva di 70 centesimi, saranno conferiti in ordine di merito a coloro i quali nei concorsi medesimi abbiano riportato una votazione complessiva inferiore a 70 centesimi con non meno di 7 decimi nelle prove di esame.