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LEGGE 24 febbraio 1955, n. 62

Modificazioni in materia di anticipazioni, da parte del Tesoro, a favore del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato.

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Testo in vigore dal:  16-3-1955
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


In aggiunta alle anticipazioni concesse con la legge 29 luglio 1949, n. 193, il Tesoro dello stato è autorizzato a concedere al "Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato" ulteriori anticipazioni di lire cinquecento milioni all'anno per gli anni 1955 e 1950 e di lire un miliardo all'anno per gli anni 1957 e 1958.
Il versamento della quota relativa all'anno 1955 sarà effettuato, in relazione alle richieste dell'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, a partire dal 10 luglio 1955.