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LEGGE 12 febbraio 1955, n. 47

Modificazioni del Prestito redimibile 5 per cento - 1936.

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Testo in vigore dal:  4-3-1955
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


A decorrere dal 1 gennaio 1955, ai titoli del Prestito redimibile 5 per cento, emesso con regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 151, viene attribuita, nelle singole serie, numerazione ordinale progressiva.
È abolita la riunione dei titoli in gruppi stabilita dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 10 novembre 1936, n. 1933.