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LEGGE 12 febbraio 1955, n. 44

Reimpiego e definizione del trattamento di quiescenza degli ex dipendenti degli enti pubblici nelle zone di confine cedute per effetto del Trattato di pace o comunque sottratte alla amministrazione italiana.

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Testo in vigore dal:  18-3-1955
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il reimpiego dei personale già dipendente dagli enti pubblici di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1946, n. 520, tuttora in attesa di essere collocato presso enti similari nel territorio della Repubblica, può essere disposto, mediante decreti, dai Ministri competenti, ossia dal Ministro che esercita la vigilanza o la tutela sull'ente presso il quale il personale in parola sarà reimpiegato, di concerto con il Ministro per il tesoro.
Gli interessati dovranno a tal fine presentare domanda al Ministero che esercita la vigilanza o la tutela di cui al comma precedente, nel termine perentorio di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
L'accoglimento della domanda è subordinato al possesso dei requisiti fisici e morali necessari ai sensi degli ordinamenti vigenti per la permanenza in servizio presso gli enti assegnatari. Il reimpiego non può essere disposto per coloro che alla data di presentazione della domanda abbiano raggiunto il 65° anno di età.