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LEGGE 2 febbraio 1955, n. 29

Limiti di età per il collocamento in congedo assoluto dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri.

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Testo in vigore dal:  8-3-1955
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

L'obbligo del servizio militare cessa, per i graduati e militari di truppa effettivi dell'Arma dei carabinieri, il 31 dicembre dell'anno in cui compiono:
il 55° anno, se appuntati e carabinieri provvisti di pensione;
il 50° anno, se appuntati e carabinieri non aventi diritto a pensione vitalizia.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 febbraio 1955

EINAUDI SCELBA - TAVIANI - GAVA

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO