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LEGGE 2 febbraio 1955, n. 28

Norme per la corresponsione fino al 31 dicembre 1952 della tredicesima mensilità al personale militare sfollato.

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Testo in vigore dal:  8-3-1955
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Agli ufficiali e ai sottufficiali cessati dal servizio permanente o dalla carriera continuativa in applicazione delle disposizioni concernenti la riduzione dei quadri delle Forze armate e che abbiano goduto del particolare trattamento economico di sfollamento nel periodo precedente al 1 gennaio 1953, nonché a coloro che comunque nel predetto periodo abbiano fruito del medesimo trattamento in base ad altre disposizioni, è dovuta fino al 31 dicembre 1952 la tredicesima mensilità di cui all'art. 7 del decreto legislativo 25 ottobre 1946, n. 263, e successive modificazioni. La tredicesima mensilità, per il periodo in cui l'ufficiale o il sottufficiale ha goduto per intero del particolare trattamento economico di sfollamento, è dovuta nella misura stabilita dal decreto legislativo 25 ottobre 1946, n. 263, e successive modificazioni, per i parigrado in attività di servizio; è ridotta in proporzione per il periodo in cui l'ufficiale o il sottufficiale ha goduto dello stesso trattamento in misura ridotta ai quattro quinti.