stai visualizzando l'atto

LEGGE 13 gennaio 1955, n. 21

Modificazione del secondo e terzo comma dell'art. 36 della legge 25 luglio 1952, n. 991, concernente provvedimenti in Favore dei territori montani.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  24-2-1955 al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Il testo del secondo e terzo comma dell'art. 36 della legge 25 luglio 1952, n. 991, è sostituito dal seguente:
"La rispondenza dell'atto allo scopo dell'arrotondamento o dell'accorpamento, è accertata da certificato dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 gennaio 1955

EINAUDI SCELBA - MEDICI - TREMELLONI

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO