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LEGGE 5 gennaio 1955, n. 8

Appello di esami di profitto e di laurea o diploma presso le Università e gli Istituti di istruzione superiore nel mese di febbraio.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/02/1956)
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Testo in vigore dal:  10-2-1955 al: 16-2-1956
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Ferme restando le due sessioni di cui all'art. 164 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, nel periodo corrente tra il 1 e il 15 febbraio di ogni anno avrà luogo, presso le Università e gli Istituti di istruzione superiore, un appello di esami di profitto e di laurea o diploma, quale prolungamento della sessione autunnale.
In detto appello è consentito agli studenti di sostenere un solo esame di profitto, oltre a quello di laurea o diploma. Tale limitazione non si applica agli studenti fuori corso a sensi dell'art. 149, primo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.