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LEGGE 5 gennaio 1955, n. 5

Modificazione degli articoli 3 e 14 della legge 10 aprile 1954, n. 125, sulla tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  8-2-1955 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Al primo comma dell'art. 3 della legge 10 aprile 1954, n. 125, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle parole "diciotto mesi".