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LEGGE 5 gennaio 1955, n. 16

Proroga al 30 giugno 1956 del funzionamento degli Uffici regionali di riscontro, di cui all'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1180, e successive modificazioni, nonchè estensione delle attribuzioni conferite agli Uffici regionali di riscontro anche ai conti relativi a tutto l'esercizio finanziario 1954-55.

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Testo in vigore dal:  18-2-1955
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

La competenza degli Uffici regionali di riscontro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1948, n. 1059, prorogato con la legge 15 marzo 1950, n. 119, e successivamente con la legge 18 novembre 1952, n. 1975, è estesa ai rendiconti ed ai conti giudiziali relativi a tutto l'esercizio 1954-55 senza limitazione d'importo.
Il funzionamento dei predetti Uffici è prorogato al 30 giugno 1956, in attesa che alla loro definitiva sistemazione si provveda nel quadro della riforma burocratica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1955

EINAUDI SCELBA - GAVA

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO