stai visualizzando l'atto

LEGGE 5 gennaio 1955, n. 13

Estensione delle provvidenze della Cassa del Mezzogiorno all'isola del Giglio.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  10-2-1955 al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Dalla data di pubblicazione della presente legge tutte le misure disposte dalla legge istitutiva della Cassa del Mezzogiorno e successive modificazioni, a favore dei territori dell'Italia meridionale e dell'isola d'Elba, sono estese ed applicabili senza alcuna eccezione anche al l'intero territorio dell'isola del Giglio, interamente compresa nel comune di Isola del Giglio, della provincia di Grosseto.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1955

EINAUDI SCELBA - GAVA - ROMITA - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO