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LEGGE 5 gennaio 1955, n. 10

Autorizzazione della spesa di lire 700 milioni per interventi di pronto soccorso in caso di pubbliche calamità naturali.

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Testo in vigore dal:  10-2-1955
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È autorizzata la spesa di 700 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1953-54 per provvedere alle necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità naturali, ai sensi del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833 e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010.