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LEGGE 6 agosto 1954, n. 877

Modificazioni agli articoli 36, 37, 39, 60, 61, 63 e 81 del Codice della strada, approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740.

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Testo in vigore dal:  16-10-1954
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Dopo il quarto comma dell'art. 36 delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione approvate con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, sono aggiunti i seguenti commi:
"Fermi restando gli obblighi di cui ai commi precedenti, gli autoveicoli a solo o con rimorchio aventi peso complessivo a pieno carico superiore a quintali 100 non debbono superare la velocità di chilometri 70 all'ora se destinati al trasporto di persone e la velocità di chilometri 60 all'ora se destinati al trasporto di cose.
Non debbono altresì superare la velocità di chilometri 60 all'ora gli autocarri adoperati per trasporto di persone, eccedenti detti limiti di peso.
Il Ministro per i trasporti prescriverà i dispositivi atti a garantire l'osservanza dei limiti di velocità di cui al precedente comma.
È in facoltà dei Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per i trasporti, di stabilire i limiti massimi di velocità per tutti i veicoli su determinate strade o tronchi di strade (sia all'interno che fuori dei centri abitati)".