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LEGGE 23 agosto 1954, n. 867

Stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1954 al 30 giugno 1955.

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Testo in vigore dal:  12-10-1954
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dei trasporti, per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1954 al 30 giugno 1955, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.