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LEGGE 10 aprile 1954, n. 85

Concessione al personale statale in attività ed in quiescenza di una anticipazione sui futuri miglioramenti economici.

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Testo in vigore dal:  13-4-1954
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Al personale statale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge il cui trattamento economico per stipendio, paga o retribuzione è stabilito dalle tabelle contenute negli allegati I a VIII al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, è corrisposta, sui futuri miglioramenti economici che verranno concessi con decorrenza 1 gennaio 1954, una anticipazione, una volta tanto, pari alla metà dell'importo netto della tredicesima mensilità prevista per la posizione di impiego posseduta al 31 dicembre 1953.
Per il personale assunto posteriormente al 31 dicembre 1953 detta anticipazione è commisurata alla metà di quella spettante ai sensi del precedente comma al personale avente pari grado o qualifica.
L'importo dell'anticipazione di cui ai precedenti commi va arrotondato per eccesso a lire cento.