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LEGGE 9 agosto 1954, n. 732

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1954 al 30 giugno 1955.

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Testo in vigore dal:  12-9-1954
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1954 al 30 giugno 1955, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a S. Vincent, addì 9 agosto 1954

EINAUDI SCELBA - GAVA - VANONI

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO