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LEGGE 6 agosto 1954, n. 717

Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 200 milioni per il completamento del programma a favore della attività peschereccia.

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Testo in vigore dal:  10-9-1954
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È autorizzata, a carico del bilancio del Ministero della marina mercantile, per l'esercizio finanziario 1954-55, la spesa straordinaria di lire 200.000.000, allo scopo di provvedere alla concessione di sussidi per i fini previsti dall'art. 1 della legge 8 gennaio 1952, n. 20, e nei limiti e con le modalità dallo stesso articolo stabiliti.