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LEGGE 17 luglio 1954, n. 665

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di protezione di diritti di proprietà industriale, concluso a Roma, tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, il 30 aprile 1952.

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Testo in vigore dal:  21-8-1954
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo in materia di protezione dei diritti di proprietà industriale concluso a Roma, tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, il 30 aprile 1952.